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Corsi
Certamente, potrai seguire e completare tutti i corsi di tuo interesse. La fruizione del corso è del tutto GRATUITA. Pagherai solo il costo di rilascio del certificato alla conclusione del corso e quando lo richiederai.
Assolutamente si, il corso verrà superato quando tutte le sezioni verranno superate ed il numero di tentativi è illimitato.
La durata si riferisce al tempo minimo per una consultazione delle lezioni e dei test di valutazione.
La formazione dei lavoratori deve avvenire all’avvio del rapporto di lavoro e prima che il lavoratore venga adibito alla mansione da svolgere, e deve concludersi entro 60 giorni dall'avvenuta assunzione. Deve essere erogata tramite corsi di formazione sulla sicurezza stabiliti dalla normativa vigente.
Inoltre, la formazione dei lavoratori deve essere aggiornata:
In occasione di trasferimento o cambio di mansione;
In occasione di modifiche dei cicli lavorativi aziendali che alterino la sicurezza (come ad esempio nuove attrezzature, macchinari, ecc)
Ogni 5 anni per motivi di aggiornamento delle competenze per tutti i settori, ad esclusione del settore Edile dove è necessario aggiornare i corsi ogni 3 anni.
La formazione del lavoratore fa parte del processo di trasmissione di conoscenze e procedure finalizzato a fare acquisire al lavoratore stesso le competenze necessarie a svolgere le proprie mansioni in totale sicurezza.
Le procedure di informazione, formazione ed addestramento del lavoratore sono definite dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione per i lavoratori, si suddividono in due parti:
Parte generale che tratta conoscenze base sulla sicurezza sul lavoro, cenni normativi, definizioni e principi, ed è comune a tutti i lavoratori
Parte specifica che tratta argomenti di durata e contenuto variabile in base al livello di rischio presente in azienda;
Per quanto riguarda la durata specifica della formazione iniziale, in base al livello di rischio avremo:
Corso per lavoratori esposti a rischio basso di 8 ore (4 ore parte generale + 4 ore parte specifica);
Corso per lavoratori esposti a rischio medio di 12 ore (4 ore parte generale + 8 ore parte specifica);
Corso per lavoratori esposti a rischio alto di 16 ore (4 ore parte generale + 12 ore parte specifica).
Ai sensi della normativa, la preparazione ottenuta con i corsi di formazione deve essere rinnovata ogni 5 anni frequentando appositi aggiornamenti della durata di 6 ore.
L'articolo 37 del D.Lgs 81/08 stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di fornire a tutti i dipendenti della sua azienda la formazione necessaria riguardo alle tematiche legate alla sicurezza sul lavoro, compreso l'aggiornamento periodico. Inizialmente si trattava di corsi erogati in aula, ma con l'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 sono state definite le modalità di formazione a distanza (FAD) per vie telematiche e, nello specifico, quelle erogate in E-learning.
Il D.Lgs 81/08 si applica a tutti i lavoratori comprese le seguenti figure equiparate, le quali sono elencate sempre all'interno dell'articolo 2. Esse sono
i soci lavoratori di cooperativa o di società;
i soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento (art.18 legge 24/06/1997);
gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
i partecipanti ai corsi di formazione professionale;
i volontari che effettua il servizio civile;
i soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili (D.Lgs 468/97);
i lavoratori a progetto, quelli interinali, quelli a chiamata e gli apprendisti.
Secondo il testo unico, la formazione deve essere totalmente a carico del Datore di Lavoro, che deve garantire il regolare compenso lavorativo durante tutto il tempo che il lavoratore spende per la sua formazione in orario di lavoro. In caso di corsi fuori sede, al lavoratore dovrà essere corrisposto anche il rimborso delle spese di viaggio. Nel caso in cui il datore di lavoro si rifiutasse di retribuire ai lavoratori il tempo in questione, questi ultimi potrebbero agire in sede giudiziale richiedendo il rimborso del costo della formazione dovuto alla mancata retribuzione.
Datore di lavoro: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
RSPP: Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (di cui all'articolo 32) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Il datore di lavoro può decidere di svolgere il ruolo di RSPP, obbligatorio in ogni azienda, frequentando corsi specifici.
Secondo l’Art. 34 del D.lgs 81/08 il datore di lavoro può svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione "salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6":
nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del D.Lgs n. 334/99, soggette all'obbligo di notifica o rapporto;
nelle centrali termoelettriche;
negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs n. 230/95;
nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
nelle aziende con oltre 200 lavoratori;
nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
nelle aziende con oltre 200 lavoratori.
Nei casi elencati, il Datore di lavoro nominerà l’RSPP (ed eventuali ASPP) tra soggetti interni all'azienda o all'unità produttiva.
In nessun caso la figura di RSPP e RLS possono coincidere.
RLS significa Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed è la "persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro".
Quindi rappresenta i lavoratori in tutte le questioni relative a sicurezza e salute nell'azienda, facendo loro da portavoce e da tramite per il confronto con il datore di lavoro e il servizio di protezione e prevenzione.
La figura dell’RLS è obbligatoria in tutte le aziende che abbiano anche solo 1 dipendente.
Il Datore di Lavoro si confronta con l’RLS: durante la valutazione dei rischi, per l'identificazione, la programmazione, la realizzazione e la verifica delle procedure di protezione e prevenzione, durante la nomina di RSPP e ASPP, gli addetti al primo soccorso, gli addetti antincendio, gli addetti alle emergenze e per tutto quello che concerne l'organizzazione della formazione ai sensi dell'art. 37 DLgs 81/08;
La figura di RLS e RSPP non possono coincidere.
Nelle aziende dove sono presenti fino a 15 lavoratori, l’RLS viene eletto dai lavoratori stessi;
Nelle aziende dove sono presenti più di 15 lavoratori, l’RLS è eletto dai lavoratori nell'ambito di rappresentanze sindacali in azienda (in assenza delle quali è eletto dai lavoratori al loro interno);
Il mandato dell’RLS dura 3 anni, alla fine dei quali deve essere eletto un nuovo RLS.
Il Preposto per la sicurezza è la persona che, in virtù dei suoi poteri, controlla l’attività lavorativa accertandosi che vengano rispettate ed attuate le predisposizioni sulla sicurezza aziendale e le direttive ricevute dal Datore di Lavoro. Il Preposto viene eletto dal Datore di Lavoro tramite nomina.
Il Preposto per la sicurezza deve ricevere formazione adeguata e commisurata ai propri compiti, seguendo i corsi appositi.
Tutte le aziende, pubbliche o private, che abbiano assunto 2 dipendenti o più, dovranno nominare un Preposto per la sicurezza aziendale.
Il DVR è il Documento di Valutazione dei Rischi deve avere una data certa, e contiene tutte le informazioni relative ai rischi individuati ed analizzati nell’azienda, con le rispettive informazioni e misure preventive e protettive da mettere in atto con lo scopo di eliminare o ridurre al minimo i rischi per i lavoratori. Viene redatto dal Datore di Lavoro, in collaborazione con RSPP, RLS e Medico Competente. È preferibile che il DVR sia redatto insieme ad esperti in materia.
Il DVR va redatto in concomitanza alla costituzione dell’Azienda, come da legge 161/14, ed è obbligatorio per tutte le aziende che abbiano assunto almeno 1 dipendente. Nel caso si tratti di società quali SAS ed SNC, va redatto fin dalla costituzione delle stesse.
Il DVR va aggiornato solo nel caso di: nuova denominazione dell’azienda, cambio sede legale e/o operativa, nuove attrezzature e macchinari, nuove figure RSPP, RLS, Preposto o Medico Competente, nuovi dipendenti.
Il DVR deve essere custodito nella sede dell’azienda. Gli enti che possono richiedere la visione del DVR sono:
Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), Vigili del fuoco, Polizia Metropolitana, Polizia Municipale, Carabinieri, NAS, INPS, INAIL, ASL.
Ogni azienda che abbiamo almeno un dipendente deve garantire, a proprie spese ed in orario di lavoro, la Visita periodica di Medicina del Lavoro, effettuata da un Medico Competente con relativa nomina di incarico.
Nel caso in cui l’azienda sia iscritta all’albo delle imprese artigiane, anche il Datore di Lavoro dovrà effettuare la Visita Medica.
Le Visite Mediche devono essere effettuate preventivamente o al massimo lo stesso giorno nel quale viene assunto il dipendente e rinnovate a cadenza annuale, o a discrezione del Medico Competente.
Formazione ed informazione dipendenti Rischio Basso, Medio e Alto, e relativi aggiornamenti: 5 Anni dalla data di rilascio;
RSPP Datore di lavoro 16 Ore, 32 Ore, 48 Ore, e relativi aggiornamenti: 5 Anni dalla data di rilascio;
RSPP Modulo A, Modulo B, Modulo C, e relativi aggiornamenti: 5 Anni dalla data di rilascio;
Corso Antincendio Livello I e II, e relativi aggiornamenti: 5 anni dalla data di rilascio;
Corso Primo Soccorso Gruppo A, Gruppi B/C, e relativi aggiornamenti: 3 Anni dalla data di rilascio;
RLS e relativi aggiornamenti: 1 Anno dalla data di rilascio;
Preposto alla Sicurezza e relativi aggiornamenti: 5 Anni dalla data di rilascio;
Uso dei diisocianati rischio Basso, Medio e Alto: 5 Anni dalla data di rilascio;
Direttore tecnico e capo cantiere e relativi aggiornamenti: 5 Anni dalla data di rilascio;
Formatore per Sicurezza Aziendale e relativi aggiornamenti: 3 Anni dalla data di rilascio;
Consulente Ambientale e relativi aggiornamenti: 3 Anni dalla data di rilascio.
RLS: per la mancata trasmissione annuale del nominativo RLS all’INAIL, il datore può essere multato di € 500,00
RSPP: per la mancata designazione del RSPP, il Datore di lavoro può essere sanzionato con pena detentiva da 3 a 6 mesi e sanzione amministrativa da € 2.740,00 a € 7.014,40;
DVR: per mancanze ed inadempienze nella redazione del DVR, il Datore di Lavoro può essere sanzionato con pena detentiva fino a 8 mesi e sanzione da € 3.000,00 a € 15.000,00;
Visite Medicina del Lavoro:
Multe fino a € 5.699,20 per mancata sorveglianza sanitaria
Multe da € 2.457,02 a € 4.914,03 per mancata visita preventiva al lavoratore all'assunzione;
Multe da € 4.384,00 a € 8.768,00 per mancata visita medica su meno di 10 lavoratori;
Multe da € 6.576,00 a € 13.152,00 per mancata visita medica su più di 10 lavoratori.
Pagamenti
Potrai iscriverti e frequentare GRATUITAMENTE i nostri corsi. Dovrai pagare solo nel momento in cui richiederai il certificato.
Potrai pagare tramite carta di credito, con PayPal o con Bonifico Bancario anticipato.
Con PayPal accettiamo pagamenti dai seguenti circuiti di Credito/Debito: Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover, JCB ed EnRoute.
Si, potrai pagare in 3 rate attraverso PayPal o carta di credito.
Supporto
Potete scrivere all'indirizzo email info@enabimprese.it o contattarci via WhatsApp attraverso la Chat disponibile sul sito. Il supporto è dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
